Lo
Statuto dell'Associazione
S T A T U T O
Associazione Amici di Cesare Brandi
Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale.
Articolo 1)
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del codice civile, una Associazione culturale sotto la
denominazione “ Associazione Amici di Cesare Brandi”
Associazione
Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale.
L'Associazione è apolitica e apartitica e
non ha fini di lucro. E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da eventuali attività commerciali accessorie od altre forme di
autofinanziamento, per gli scopi istituzionali.
Articolo 2)
L'Associazione si prefigge in particolare di
incrementare e diffondere la conoscenza dell’opera e della attività di
Cesare Brandi, con particolare riguardo all’estero, utilizzando tutti i
mezzi e gli strumenti più idonei, purché non in contrasto con i principi
cui egli si ispirava.
L'Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa
direttamente connesse.
Articolo 3)
La durata è indeterminata, ma l'assemblea
potrà disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa
con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.
Articolo 4)
La sede è fissata in Roma.
Articolo 5)
Può essere associato qualsiasi cittadino
o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte
secondo le norme del presente statuto e che abbia svolto o svolga attività
connesse agli scopi di cui al precedente art.2 e/o che si impegni alla
diffusione ed alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
Gli associati si distinguono in:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.
E' espressamente esclusa qualunque
partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.
Gli organi sociali, anno per anno,
determinano le condizioni e le quote per l'ammissione alle varie categorie
di associati, nonché il contributo periodico.
Soci fondatori
Articolo 6)
Sono Soci Fondatori coloro che sono
intervenuti nell'atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del
Consiglio Direttivo, venga attribuita tale qualifica.
Assumono, altresì, la qualifica di soci
fondatori anche coloro i quali chiedono di essere ammessi a far parte
dell'Associazione entro novanta giorni dalla data di costituzione della
stessa.
Ai soci fondatori è attribuito il compito di
garantire l’attività dell’Associazione nella fase iniziale e comunque non
oltre tre anni dalla data della costituzione della stessa, data entro la
quale si sarà dovuto procedere al rinnovo delle cariche secondo le norme
previste dallo Statuto.
Si perde la qualifica di socio fondatore per
dimissioni, per decadenza o per esclusione dichiarata all'unanimità dal
Consiglio Direttivo (escluso il voto dell'eventuale socio fondatore
interessato), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo
stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e
lo spirito dell'Associazione.
I soci fondatori sono tenuti al pagamento
delle quote sociali ma non dei contributi.
Soci ordinari
Articolo 7)
Sono Soci Ordinari coloro che abbiano
domandato di far parte dell'Associazione per svolgere le attività
statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Soci onorari
Articolo 8)
Sono Soci Onorari le persone che abbiano
avuto rapporti di amicizia, di stima, di lavoro con Cesare Brandi, che
abbiano contribuito a diffonderne la conoscenza in Italia e all’Estero o
che, infine, per i loro meriti e per l'attività svolta, conferiscono
lustro all'Associazione.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto e
non sono tenuti al pagamento delle quote e dei contributi associativi.
I Soci Onorari vengono cooptati in un primo
tempo dai Soci Fondatori e in seguito sono designati dall'assemblea
generale degli associati.
Presidente onorario è Vittorio Rubiu Brandi.
Articolo 9)
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni;
- per esclusione.
Potrà essere escluso il socio che:
- non abbia adempiuto o abbia
adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal prente statuto o dal
regolamento;
- abbia subito una condanna per reati
comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- mantenga una condotta contraria
alla legge od all'ordine pubblico;
- eserciti attività disgregatrice o
nociva nei confronti dell'Associazione;
- per decadenza,dovuta a morosità,
trascorso il termine di un mese dal termine stabilito per il pagamento
delle quote e del contributo periodico.
La delibera di esclusione deve essere
comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
In ogni caso, il socio escluso potrà, entro
trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il
provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui
appresso.
La riammissione potrà essere richiesta
soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.
Articolo 10)
Tutte le eventuali controversie sociali tra
soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, come pure quelle
all'interno degli Organi o tra gli Organi stessi, ad eccezione di quelle
nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale composto di
tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione ricade la sede dell'Associazione, il quale dovrà provvedere
alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più
diligente; gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del
Collegio Arbitrale; la sede del Collegio Arbitrale sarà presso il
domicilio del Presidente.
Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro
novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente
che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il
Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra
le parti.
Organi dell’Associazione
Assemblea Generale degli Associati
Articolo 11)
L'organo supremo dell'Associazione è
l'assemblea generale degli associati.
Il diritto di voto in assemblea spetta a
tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e del
contributo periodico.
L'assemblea generale degli associati si
distingue in ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una
volta l'anno per:
1) approvare e discutere la relazione
sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;
2) discutere i vari argomenti secondo
l'ordine del giorno;
3) esaminare ed approvare i bilanci
(preventivi e consuntivi) al termine di ogni esercizio associativo.
L'assemblea straordinaria si riunisce su
convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest'ultimo, sia
necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da
almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e in regola con il
pagamento delle quote associative.
L'assemblea rappresenta la totalità degli
associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli
associati assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni dovranno restare depositate
presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 12)
La convocazione dell'assemblea deve essere
fatta a cura del Presidente mediante telefax o e-mail inviati a ciascun
socio ed a tutti i membri dell'organo amministrativo, almeno otto giorni
prima della data fissata.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la
sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione dei soci.
L'assemblea, in prima convocazione, si
intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea in seconda convocazione si
intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea stessa.
Per le modifiche del presente statuto,
l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente
costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di
voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea
straordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare
per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato
può avere più di tre deleghe.
Consiglio Direttivo
Articolo 13)
Organo secondario è il Consiglio Direttivo
che è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno
un Presidente , se non vi ha già provveduto l'assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina
del Segretario Generale anche tra soggetti non membri del Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo possono
essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo
indeterminato, salvo revoca, rinuncia od altra causa di cessazione.
Il Consiglio Direttivo provvede alla
gestione dell'Associazione.
Articolo 14)
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori
per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra non
associati.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di
redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo decide
sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonchè sull'importo
della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative
modalità di pagamento.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono
prese a maggioranza semplice dei presenti.
Per la validità delle riunioni del Consiglio
Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Presidente cura l'attività
dell'Associazione nell'ambito delle deliberazioni dell'assemblea e del
Consiglio Direttivo.
A lui spettano la firma e la rappresentanza
legale dell'Associazione nonchè la decisione di agire e resistere in
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni
spettano al Segretario Generale.
Il Segretario Generale provvede
all'esecuzione delle deliberazioni. Ha diritto alla firma di atti di
ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria
amministrazione; può fungere da tesoriere ed economo.
In caso di impedimento definitivo o di
dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere
convocata entro un mese dalla data delle dimissioni o dell'accertato
impedimento, l'assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.
Il patrimonio
Articolo 15)
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
- dalle quote e dai conferimenti dei
soci versati al momento della costituzione e dell'adesione
all'Associazione e successivamente dalle quote annuali dei soci da versare
nell'importo, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili, da essa
acquisiti;
- da eventuali contributi dello Stato,
delle Regioni, dei Comuni, delle Provincie, dell'Unione Europea e di ogni
altro Ente pubblico e/o privato;
- dai proventi della rendita dei beni
mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Divieto di distribuzione di utili ed
avanzi di gestione
Articolo 16)
Non è ammissibile distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione si obbliga ad impiegare gli
utili e gli avanti di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Esercizio associativo
Articolo 17)
L'esercizio associativo ha inizio il 1
gennaio e termina il 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio sociale devono
essere redatti l'inventario ed il bilancio annuale.
Il bilancio deve restare depositato presso
la sede dell'associazione sia nei quindici giorni che precedono
l'assemblea convocata per la sua approvazione, che dopo l'approvazione
dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla sua lettura.
Scioglimento
Articolo 18)
Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con
l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i due
terzi dei soci aventi diritto di voto.
Parimenti, la richiesta dell'assemblea
straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione, deve essere presentata da almeno due terzi dei soci con
diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione,
per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19)
Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto, valgono le disposizioni di legge.
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