ASSOCIAZIONE AMICI DI CESARE BRANDI

 

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Lo Statuto dell'Associazione


 

S T A T U T O

Associazione Amici di Cesare Brandi

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo  1)

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una Associazione culturale sotto la denominazione “ Associazione Amici di Cesare Brandi”

Associazione

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessorie od altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali.

Articolo 2)

L'Associazione si prefigge in particolare di incrementare e diffondere la conoscenza dell’opera e della attività di Cesare Brandi, con particolare riguardo all’estero, utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti più idonei, purché non in contrasto con i principi cui egli si ispirava.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 3)

La  durata è indeterminata, ma l'assemblea potrà disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

Articolo 4)

La sede è fissata in Roma.

Articolo  5)

Può  essere  associato  qualsiasi cittadino o  ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso  a farne parte secondo le norme del presente statuto e che abbia svolto o svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art.2 e/o che si impegni alla diffusione ed alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

-       Soci Fondatori;

-       Soci Ordinari;

-       Soci Onorari.

E' espressamente esclusa qualunque partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli organi sociali, anno per anno, determinano le condizioni e le quote per l'ammissione alle varie categorie di associati, nonché il contributo periodico.

 

Soci fondatori

Articolo  6)

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del Consiglio Direttivo, venga attribuita tale qualifica.

Assumono, altresì, la qualifica di soci fondatori anche coloro i quali chiedono di essere ammessi a far parte dell'Associazione  entro novanta giorni dalla data di costituzione della stessa.

Ai soci fondatori è attribuito il compito di garantire l’attività dell’Associazione nella fase iniziale e comunque non oltre tre anni dalla data della costituzione della stessa, data entro la quale si sarà dovuto procedere al rinnovo delle cariche secondo le norme previste dallo Statuto.

Si perde la qualifica di socio fondatore per dimissioni, per decadenza o per esclusione dichiarata all'unanimità dal Consiglio Direttivo (escluso il  voto  dell'eventuale  socio fondatore  interessato),  previo  accertamento  da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell'Associazione.

I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote sociali ma non dei contributi.

 

Soci ordinari

Articolo 7)

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione per svolgere le attività statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

 

Soci onorari

Articolo 8)

Sono Soci Onorari le persone che abbiano avuto rapporti di amicizia, di stima, di lavoro con Cesare Brandi, che abbiano contribuito a diffonderne la conoscenza in Italia e all’Estero o che, infine, per i loro meriti e per l'attività svolta, conferiscono lustro all'Associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento delle quote e dei contributi associativi.

I Soci Onorari vengono cooptati in un primo tempo dai Soci Fondatori e in seguito sono designati dall'assemblea generale degli associati.

Presidente onorario è Vittorio Rubiu Brandi.

Articolo 9)

La qualifica di socio si perde:

-       per dimissioni;

-       per esclusione.

Potrà essere escluso il socio che:

-       non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal prente statuto o dal regolamento;

-       abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

-       sia stato interdetto o inabilitato;

-       mantenga  una condotta contraria alla legge od all'ordine pubblico;

-       eserciti attività disgregatrice o nociva nei  confronti dell'Associazione;

-       per decadenza,dovuta a morosità, trascorso il termine di un mese dal termine stabilito per il pagamento delle quote e del contributo periodico.

La  delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso, il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Articolo 10)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all'interno degli Organi o tra gli Organi stessi, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale; la sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

 

Organi dell’Associazione

 

Assemblea Generale degli Associati

Articolo 11)

L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale degli associati.

Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e del contributo periodico.

L'assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:

1)     approvare  e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;

2)     discutere i vari argomenti secondo l'ordine del giorno;

3)     esaminare ed approvare i bilanci (preventivi e consuntivi) al termine di ogni esercizio associativo.

L'assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest'ultimo, sia necessario  ovvero  quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per  gli  associati assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la  sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 12)

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a cura del Presidente mediante telefax o e-mail inviati a ciascun socio ed a tutti i membri dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea  in  seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea stessa.

Per le modifiche del presente statuto, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno  due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più di tre deleghe.

 

Consiglio Direttivo

Articolo 13)

Organo secondario è il Consiglio Direttivo che è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente , se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario Generale anche tra soggetti non membri del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato,  salvo revoca, rinuncia  od altra causa di cessazione.

 

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione.

Articolo 14)

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra non associati.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il  bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonchè sull'importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative modalità di pagamento.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il  Presidente cura l'attività dell'Associazione nell'ambito delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nonchè la decisione di agire e resistere in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni spettano al Segretario Generale.

Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria amministrazione; può fungere da tesoriere ed economo.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro un mese dalla data delle dimissioni o dell'accertato impedimento, l'assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.

 

Il patrimonio

Articolo 15)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-       dalle quote e dai conferimenti dei soci versati al momento della costituzione  e dell'adesione all'Associazione e successivamente dalle quote annuali dei soci da versare nell'importo, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

-       dai beni mobili ed immobili, da essa acquisiti;

-       da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Provincie, dell'Unione Europea e di ogni altro Ente pubblico e/o privato;

-       dai proventi della rendita dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

 

Divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione

Articolo 16)

Non è ammissibile distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale  durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanti di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Esercizio associativo

Articolo 17)

L'esercizio associativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti l'inventario ed il bilancio annuale.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione sia nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, che dopo l'approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

 

Scioglimento

Articolo  18)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Parimenti, la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno due terzi dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica  utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa  destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19)

Per  quanto non espressamente previsto  dal presente  statuto,  valgono le disposizioni di legge.

 


 

- Scarica lo statuto (in formato word, 75k)

 

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